Si informano gli iscritti che ai sensi dell’articolo 179 ter disp att. c.p.c., il Consiglio dell’Ordine ogni triennio comunica ai Presidenti dei Tribunali gli elenchi dei propri iscritti che sono disponibili a provvedere alla custodia ed alle operazioni di vendita dei beni immobili.
Tale disposizione è stata modificata dal decreto legge n.59 del 2016, convertito dalla legge n.119/2016, rimandando a un successivo decreto ministeriale di attuazione la definizione, in particolare, dei criteri di formazione e aggiornamento dei professionisti che richiedono l’iscrizione nell’elenco e le modalità di tenuta dell’elenco medesimo.
A tutt’oggi il previsto decreto ministeriale non risulta emanato, dunque, la specifica disposizione relativa ai nuovi criteri di formazione e aggiornamento dei professionisti non può essere applicata.
Pertanto, si prega di inviare le proprie dichiarazioni di disponibilità alla segreteria dell'Ordine entro e non oltre l'11 dicembre p.v. esclusivamente VIA PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Una volta formati gli elenchi “generali” presso i tribunali, le operazioni di vendita saranno delegate dal giudice dell’esecuzione secondo le tradizionali modalità. Questo meccanismo di nomina resterà in vigore fino allo scadere dei dodici mesi successivi all’emanazione del decreto del Ministero della giustizia, come previsto dal novellato art. 179 ter disp. att. c.p.c..