REGISTRO REVISORI LEGALI
Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Registro dei revisori legali, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010. L’iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale.
Possono chiedere l'iscrizione al Registro dei revisori legali:
1) Le persone fisiche che soddisfano i seguenti requisiti:
- sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
- sono in possesso di un titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall’articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
- hanno svolto il tirocinio triennale previsto disciplinato dal regolamento di cui all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- hanno superato l'esame di idoneità professionale disciplinato dal regolamento di cui all’art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Possono, altresì, essere iscritte, a certe condizioni e previo sostenimento di una prova attitudinale, le persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero in un Paese terzo.
2) Le società che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
- i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
- la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione, è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero, nel caso in cui il componente del consiglio di amministrazione sia una persona giuridica, da un rappresentante persona fisica, designato per l’esercizio della funzione di amministrazione, abilitato all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- nelle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza numerica e per quote dei soci è costituita da soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- nelle società per azioni ed in accomandita per azioni regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, le azioni sono nominative e non trasferibili mediante girata;
- nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria spetta a soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte nel Registro.
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale
REGISTRO DEL TIROCINIO
Il tirocinio ha l’obiettivo di assicurare la maturazione e la valorizzazione professionale del tirocinante in quanto è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale.
Il periodo di tirocinio ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel relativo registro, e può essere svolto sia presso un revisore legale che presso una società di revisione legale, purché in grado di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale può accogliere un numero massimo di tre tirocinanti.
Il tirocinante ha l’obbligo di collaborare allo svolgimento degli incarichi di revisione legale affidati al revisore legale o alla società di revisione legale presso cui la formazione pratica viene svolta. I revisori legali devono assicurare, verificare e certificare l’effettiva valenza formativa.
Il tirocinio può essere svolto, interamente o parzialmente, anche presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione Europea. In ogni caso, il tirocinio deve essere assolto con assiduità, diligenza e riservatezza.
Per iscriversi al Registro del tirocinio è necessario essere in possesso:
- dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
- di un titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall’articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
Con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 febbraio 2018 sono state approvate le "Linee guida per lo svolgimento del tirocinio ", che forniscono le opportune istruzioni in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio nel rispetto del quadro normativo di riferimento.