Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha approvato, nella seduta del 1° marzo scorso, alcune modifiche alle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, diffuse nel 2010.
Come noto, l’articolo 4 sancisce l’incompatibilità della professione di dottore commercialista e di esperto contabile con l'esercizio di alcune professioni (notaio e giornalista professionista), di talune attività (appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione tributi e promotore finanziario) nonché con l’esercizio di attività d’impresa.
A distanza di due anni, il Cndcec ha ritenuto opportuno aggiornare le Note per agevolare gli Ordini locali nella verifica della sussistenza o meno della causa di incompatibilità nei casi concreti.
Le modifiche riguardano l’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa. Si è chiarito, infatti, che, in caso di attività di impresa agricola, l'incompatibilità con l'esercizio della professione sussiste solo laddove l’iscritto assuma la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).
Infine, sono state fornite alcune precisazioni in tema di accertamento della sussistenza nelle società di servizi del carattere di strumentalità/ausiliarietà all'esercizio della professione, in merito all’intervallo temporale da prendere come riferimento nell'effettuare il raffronto tra i fatturati della società e dell'iscritto.
Le_Note_interpretative_La_disciplina_delle_incompatibilita2012.pdf